L’adozione in Italia

 

I bambini dichiarati adottabili in Italia si attestano stabilmente a poco più di 1.000 l’anno.

Gran parte dei minori adottabili trova una famiglia adottiva in tempi relativamente brevi: ogni anno si registrano mediamente oltre 90 decreti di adozione ogni 100 dichiarazioni di adottabilità. Resta però una percentuale di minorenni che non vengono adottati, perché grandi e/o con disabilità accertata. Purtroppo, ancora ad oggi, non vengono forniti dati sull’età e su eventuali disabilità dei minori adottabili.

Inoltre, i casi dei bambini adottabili non sono “abbinabili” a tutte le disponibilità delle famiglie, presentate nei diversi Tribunali per i Minorenni italiani.

Le cause sono da ricercarsi in un duplice ordine di fattori:

  • nella mancanza della “Banca Dati Nazionale dei Minori Dichiarati Adottabili e delle coppie disponibili all’adozione”, benché siano trascorsi 10 anni da quando avrebbe dovuto essere operativa (entro il dicembre 2001); questo ritardo è particolarmente grave in quanto non solo avrebbe consentito di avere dati aggiornati sui minori che, pur adottabili, non vengono adottati, ma avrebbe anche facilitato il miglior abbinamento per i minori, mettendo in rete coppie adottanti e bambini adottabili di tutti i Tribunali per i Minorenni italiani;
  • nel mancato sostegno alle adozioni complesse, dal momento che risulta ancora inattuato il comma 8 dell’’art. 6 della legge 149/2001 secondo cui «Nel caso di adozione dei minori di età superiore a dodici anni o con handicap accertato ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, lo Stato, le Regioni e gli enti locali possono intervenire nell’ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche misure di carattere economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno alla formazione e all’inserimento sociale, fino all’età di diciotto anni degli adottati».

La progressiva diminuzione delle domande e delle coppie ritenute idonee, evidenziata dai dati sopracitati, potrebbe portare, nel medio periodo, ad una significativa diminuzione del numero di adozioni.

Le cause vanno ricercate nei seguenti fattori:

  • nei costi troppo elevati dell’adozione
    una recente ricerca del Cergas Bocconi colloca il valore delle spese sostenute dagli enti solo sul territorio nazionale in almeno 7.500 euro; tali costi si trasferiscono inevitabilmente sulle famiglie, rendendo molto oneroso il percorso adottivo, specie in un contesto complessivo di crisi economica. E sempre più numerose sono perciò le segnalazioni di famiglie che si avvicinano all’istituto dell’adozione internazionale, ma vi rinunciano proprio a causa dei crescenti oneri economici. Sintesi dei risultati della ricerca Cergas sono disponibili nei siti degli enti promotori dell’indagine come il CIAI, www.ciai.it o in www.famigliacristiana.it/; www.viasarfatti25.unibocconi.it.;
  • nell’innalzamento dell’età media dei bambini adottabili e nella tipologia di bimbi proposti per l’abbinamento
    come risulta dai dati sopracitati, i bambini che hanno bisogno di essere adottati sono sempre più grandi e/o con problemi di salute o con disabilità; a volte lo stesso decreto di idoneità contiene dei vincoli relativi all’età massima dei minori adottabili: tale prassi appare poco funzionale in considerazione del fatto che il momento dell’abbinamento avviene anche dopo diversi anni dalla pronuncia del decreto di idoneità e la coppia, nel frattempo, può avere maturato una diversa e maggiore capacità di accoglienza;
  • nei tempi di attesa molto lunghi
    i tempi lunghi (si calcolano dai 2 ai 4 anni di attesa) sono dovuti alla procedura per ottenere l’idoneità dal Tribunale per i minorenni, che spesso supera gli 8 mesi previsti per legge e alla procedura estera. Spesso le coppie non rappresentano una risposta alle realtà dei bisogni dei bambini segnalati dall’estero.

Con la pubblicazione sulla “Gazzetta Ufficiale” del 25 febbraio 2013 n. 47 del decreto 15 febbraio 2013 del ministero della Giustizia diventa operativa la “Banca Dati delle Adozioni”.

L’attuazione della banca dati permette al sistema dell’adozione nazionale di ovviare ad alcune carenze presenti in precedenza: innanzi tutto è necessario mantenere aggiornato il censimento dell’intera popolazione di minori adottabili e non ancora adottati sull’intero territorio nazionale.

In questo censimento è opportuno inserire ogni informazione “idonea al miglior esito del procedimento” di adozione, quindi sono inclusi dati circa eventuali disabilità,  malattie, adolescenze difficili, problemi caratteriali,  esperienze di precedenti fallimenti adottivi, ecc. I tribunali hanno l’opportunità di mantenere sotto controllo i minori istituzionalizzati, la loro situazione fisica e psichica oltre a tenere aggiornata la loro storia che non si perde in eventuali documentazioni cartacee e frammentarie.

Risulta estremamente utile anche il censimento aggiornato dei potenziali genitori (coppie e single) disposti ad accogliere bambini “special needs” anche nell’adozione nazionale oltre che nell’adozione internazionale laddove da tempo, tramite la spinta degli enti autorizzati, si riscontra una certa disponibilità.

L’inclusione nella banca dati nazionale costituisce per la coppia una sorta di passo intermedio con valenza simile all’idoneità all’adozione internazionale: l’inizio dei tre anni di attesa durante i quali si può essere interpellati dai tribunali per le adozioni nazionali.

La storia della banca dati vede così la conclusione di un iter lungo una dozzina di anni:

  • 2001) prevista dall’articolo 40 della legge 28 marzo 2001 n. 149. “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184; recante ‘Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori’, nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile”.
  • 2004) con successivo regolamento, adottato con decreto 24 febbraio 2004, n. 91 sono state emanate le norme di attuazione e di organizzazione della banca dati, compresi i dispositivi per la sicurezza e la riservatezza dei dati.
  • 2013) pubblicazione sulla “Gazzetta Ufficiale” del 25 febbraio 2013 n. 47 del decreto 15 febbraio 2013 del ministero della Giustizia che fa diventare operativa la “Banca Dati delle Adozioni”.

La suddetta banca dati è istituita presso il Dipartimento per la giustizia minorile e la sua gestione è attribuita al Capo del dipartimento per la giustizia minorile. La sua attuazione è firmata dal capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile,

Titolari del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del D.L. n. 196 del 30 giugno 2003 (norme privacy) sono:

  • i tribunali per i minorenni,
  • le procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni,
  • i giudici tutelari,
  • le sezioni della famiglia presso le corti d’Appello,
  • le procure generali presso le corti d’Appello,
  • la Corte di Cassazione,
  • la procura generale presso la Corte di Cassazione.

L’alimentazione della banca dati è automatica e avviene tramite i registri informatizzati presso gli uffici dei tribunali per i minorenni. I dati sono conservati per il tempo previsto dalla suddetta normativa e in forma tale da consentire l’identificazione dell’interessato per un tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

L’accesso alle informazioni è riservato a:

  • i tribunali per i minorenni,
  • le procure presso i tribunali per i minorenni,
  • ai magistrati degli altri uffici della giurisdizione minorile;
  • al personale appartenente agli uffici della giurisdizione minorile previa autorizzazione del capo dell’ufficio,
  • ai diretti interessati, con riferimento ai rispettivi dati personali e attraverso i tribunali per i minorenni o le procure presso i tribunali per i minorenni.

Per i minori dichiarati adottabili, la banca dati può contenere, a norma dell’articolo 6 del decreto 91/04, i seguenti dati personali:

  • dati anagrafici,
  • condizioni di salute,
  • famiglia di origine ed eventuale esistenza di fratelli, fermo restando quanto previsto dall’articolo 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dall’articolo 24 della legge 28 marzo 2001, n. 149, (riservatezza, regole di accesso ai dati d’origine, soggetti autorizzati, ecc.)
  • attuale sistemazione,
  • precedenti collocamenti,
  • provvedimenti dell’autorità giudiziaria minorile,
  • dati contenuti nei certificati del casellario giudiziale per i minorenni,
  • ogni altra informazione idonea al miglior esito del procedimento.

Per i coniugi o per le persone singole disponibili all’adozione, la banca dati può contenere i seguenti dati personali:

  • dati anagrafici,
  • residenza, domicilio, recapito telefonico,
  • stato civile,
  • stato di famiglia,
  • dati anagrafici dei genitori della coppia o della persona singola aspirante all’adozione,
  • condizioni di salute,
  • caratteristiche socio-demografiche della famiglia,
  • motivazioni,
  • altri procedimenti di affidamento o di adozione ed il relativo esito,
  • dati contenuti nei certificati del casellario giudiziale,
  • ogni altra informazione idonea al miglior esito del procedimento.

Stefania De Angelis

(in “La Voce della Vita”, ed. ottobre 2015)


Fonti

Ministero della Giustizia – www.giustizia.it

ANFAA – www.anfaa.it

 

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