Obiezione di coscienza:
diritto fondamentale o disubbidienza civile?
Riflessioni a margine di luoghi comuni del tutto antidemocratici
(edizione Gennaio 2016 – “La Voce della Vita“)
Nel dibattito culturale moderno vi sono tematiche divenute oramai veri e propri campi minati sui quali sono strategicamente nascoste posizioni equivoche. Al momento del confronto emergono per svuotare del loro significato parole che innescano una confusione, volutamente pianificata, al fine di disorientare l’opinione pubblica. Tra queste troviamo l’idea secondo la quale l’obiezione di coscienza sia mera disubbidienza civile, del tutto priva del connotato giuridico di diritto fondamentale dell’uomo.
Premessa. – La tematica dell’obiezione di coscienza nasce con l’uomo stesso, basti pensare all’emblematico racconto di Antigone narrato tra le pagine della tragedia di Sofocle. Nella letteratura giuridica è da sempre stato un istituto molto studiato e sul quale sono state prodotte numerose teorie. Nelle righe che seguono, che non hanno la pretesa di essere esaustive, cercheremo di tracciare i punti principali di un’antica diatriba teorica che parte da una semplice domanda: l’obiezione di coscienza è un diritto dell’uomo oppure una forma di disobbedienza civile?
Per rispondere a questa domanda dobbiamo individuare una definizione condivisa di obiezione di coscienza. In tal proposito, il Comitato Nazionale per la Bioetica, organo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in un suo famoso parere del 2012, ha concluso che «l’obiezione di coscienza in bioetica è un diritto costituzionalmente fondato (con riferimento ai diritti inviolabili dell’uomo), costituisce un’istituzione democratica, in quanto preserva il carattere problematico delle questioni inerenti alla tutela dei diritti fondamentali senza vincolarne in modo assoluto al potere delle maggioranze, e va esercitata in modo sostenibile[1]». Già di per sé questa definizione scioglie in modo inequivocabile il dubbio che avevamo posto inizialmente.
Un diritto costituzionalmente riconosciuto. – Una delle critiche più frequenti al fondamento costituzionale dell’obiezione di coscienza è quella di contrapporlo a un fantomatico diritto all’aborto sul quale non possono essere fatte eccezioni alcune. Non ci stancheremo mai di ribadire come non esista un diritto all’aborto, anzi la stessa pratica dell’interruzione di gravidanza è inquadrata dall’ordinamento penale come una condizione di non punibilità per la donna e per il personale medico, attuabile ove sussistano tassativi requisiti previsti dalla legge: in tutti gli altri casi è prevista come reato. Per questo motivo l’aborto in sé si pone come eccezione alla regola che vede la vita come un bene di rango costituzionale gerarchicamente sovraordinato agli altri, in quanto loro fondamento e presupposto.
Quanto appena detto, quindi, ci porta a indicare l’obiezione di coscienza non come un atteggiamento che a priori disobbedisce all’autorità della legge, ma come una fedeltà incondizionata ai diritti fondamentali dell’uomo previsti dall’ordinamento, primo fra tutti il diritto alla vita. In altre parole, l’obiezione di coscienza non ammette la deroga che l’ordinamento permette in taluni casi. Si deroga all’eccezione per rispettare la regola. Il soggetto si rifiuta di ottemperare a un obbligo sancito dalla legge, che però la coscienza del destinatario avverte come ingiusto in nome di una “norma” ritenuta ancor più vincolante del dettato legislativo[2].
Più volte la Corte Costituzionale si è soffermata sul tema. Nella Sentenza
n. 467/1991 la Consulta afferma che «a livello dei valori costituzionali, la protezione della coscienza individuale si ricava dalla tutela delle libertà fondamentali e dei diritti inviolabili riconosciuti e garantiti all’uomo come singolo, ai sensi dell’art.2 della Costituzione, dal momento che non può darsi una piena ed effettiva garanzia di questi ultimi senza che sia stabilita una correlativa protezione costituzionale di quella relazione intima e privilegiata dell’uomo con se stesso che di quelli costituisce la base spirituale – culturale e il fondamento di valore etico – giuridico».
Una istituzione democratica. – L’obiezione di coscienza, inoltre, è un’istituzione democratica che si propone come antidoto al relativismo culturale. La nostra è una società che non presenta molti valori condivisi (anche se è più corretto indicarli come principi), tant’è vero che potremmo parlare di società multietica. Proprio in virtù di questa diversità rispetto ai principi fondativi dell’ordine e dell’agire sociale, il rischio che la democrazia sia sostituita da “un’etica dei più” è molto alto. Riconoscere in modo pieno e concreto l’obiezione di coscienza significa impedire che le maggioranze parlamentari o le altre istituzioni dello stato neghino in modo autoritario la problematicità relativa ai confini della tutela dei diritti inviolabili[3]. In altre parole, con l’obiezione di coscienza si cerca di eludere il dramma della dittatura della maggioranza. La coscienza di ognuno, nei limiti indicati nelle righe precedenti, diviene l’ancora di salvezza nel vasto e tempestoso mare della società multietica.
Una questione di giustizia. – Quanto appena detto rappresenta una prima, seppur breve, prova del fondamento costituzionale dell’obiezione di coscienza. Riconoscerla non significa legittimare la disubbidienza civile rispetto al dettato normativo. È l’unica azione giuridicamente lecita nei confronti di una legge ingiusta emanata da un ipotetico – ma non troppo – legislatore democratico che attiva esiti insanabili e gravissimi d’ingiustizia di cui il destinatario della norma è dolorosamente cosciente. Diventa doveroso “disubbidire” esternando pubblicamente le ragioni della propria disubbidienza. L’obiezione, anche se si manifesta come disubbidienza, è solo apparentemente un atto eversivo del sistema giuridico, perché dicendo di no alla legge l’obiettore intende dire di sì al diritto[4].
Massimo Magliocchetti
[1]Cfr. Comitato Nazionale per la Bioetica, Obiezione di coscienza e Bioetica,30 luglio 2012, p. 4
[2]Cfr. C. CASINI – M. CASINI – M. L. DI PIETRO, Eluana è tutti noi. Perché un legge e perché no al “testamento biologico, Società Editrice Fiorentina, Firenze, 2008, p. 185.
[3] Cfr. Comitato Nazionale per la Bioetica, Obiezione di coscienza e Bioetica,30 luglio 2012, p. 7
[4] Cfr. F. D’AGOSTINO, Corso breve di filosofia del diritto, Giappichelli editore, Torino, 2011, p.115